Sentenza | Materia: Processo civile
Data inserimento: 29 maggio 2026
Sentenza | Materia: Processo civile
Presidente: G. Amoroso
Redattore: M.R. Sangiorgio
Dichiarazione di incompetenza per valore o per territorio derogabile - Regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal giudice ad quem - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 92 del 28 maggio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 45 c.p.c., nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 gennaio 2018, n. 1202), costituente diritto vivente, secondo la quale, per esplicita e insindacabile scelta di merito legislativo, il giudice davanti al quale la causa è riassunta in seguito alla declinatoria di competenza del giudice originariamente adito può elevare il conflitto di competenza, e richiedere il regolamento d’ufficio, soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non anche qualora reputi che la competenza sia regolata ratione valoris.
Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, sul presupposto che la norma censurata, precludendo al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta, che si ritenga a sua volta incompetente, di richiedere il regolamento d’ufficio, anche in caso di declaratoria di incompetenza per valore pronunciata «dolosamente o con colpa grave», consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite e di radicare definitivamente la competenza davanti a un altro giudice senza che ne ricorrano i presupposti.
La Corte ha innanzi tutto ricostruito la ratio della disposizione censurata, oltre che dei tratti essenziali del sistema normativo nel quale essa si inserisce e, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, (Cass., sez. un. civ., n. 1202 del 2018) ha osservato come la disposizione censurata sia finalizzata ad «impedire in radice l’insorgenza del conflitto negativo vietando allo stesso giudice ad quem che si ritenga, a propria volta, incompetente (per materia o per territorio inderogabile) di rendere una pronuncia declinatoria della competenza e imponendogli di instaurare una nuova fase procedimentale volta a risolvere preventivamente la questione di competenza mediante una statuizione della Corte di cassazione», rivelando, così, la preoccupazione del legislatore di assicurare l’osservanza del «minimo irrinunciabile» delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualità della domanda, accettando, per converso, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore.
Poste tali premesse, la Corte ha, in primo luogo, ritenuto insussistente la lesione della garanzia, sancita dall’art. 25 Cost., del «giudice naturale precostituito per legge» - espressione che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie (da ultimo, sentenza n. 205 del 2025). Il principio costituzionale evocato garantisce il diritto del cittadino a una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che quest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto già verificatosi (sentenza n. 88 del 1962). Esso mira «non solo a tutelare il consociato contro la prospettiva di un giudice non imparziale, ma anche ad assicurare l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore o altri giudici lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé» (sentenza n. 38 del 2025)» - in quanto «la preclusione al riesame di ufficio da parte del giudice della riassunzione consegue pur sempre ad un giudizio sulla competenza reso dal primo giudice in applicazione […] di specifiche regole di diritto e suscettibile di impugnazione per l’eventuale violazione delle medesime» (ordinanza n. 361 del 1989)», dovendosi, pertanto, escludere che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilità di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo, atteso che detto giudizio può essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l’appello, rimedi reputati sufficienti «ad assicurare un controllo minimo sulla competenza, senza che il suo mancato esperimento, e la conseguente cristallizzazione della pur erronea designazione del giudice ad quem, si risolva in un pregiudizio per la effettività della tutela giurisdizionale». La circostanza che il mancato esperimento di tali rimedi renda la pronuncia di incompetenza incontestabile non arreca il lamentato vulnus, posto che la competenza così cristallizzata, «pur potendo divergere dai criteri di ripartizione delle controversie ratione valoris, trova pur sempre fondamento in una regola sulla competenza quale è quella dettata dall’art. 44 cod. proc. civ. – avente i caratteri della predeterminazione e dell’astrattezza».
Per le medesime ragioni sono state escluse sia la possibile disparità di trattamento di casi identici e, dunque la violazione dell’art. 3 Cost. - perché nelle situazioni poste a raffronto l’ordinamento reputa i giudici investiti della controversia egualmente muniti di potestas iudicandi - sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall’art. 111, primo comma, Cost., in quanto il consolidamento della competenza ratione valoris in capo al giudice indicato come competente non è frutto della volontà insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione.
A sostegno della non fondatezza delle censure di violazione dell’articolo 97 della Costituzione, è stata, infine, richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale parametro attiene esclusivamente all’ordinamento degli uffici giudiziari e al loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ed è, invece, estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale.