Sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 25/2/2026 - Deposito del 28/5/2026
Sentenza | Materia: Previdenza
Presidente: G. Amoroso
Redattore: M. Luciani
Oggetto
Pensione di reversibilità - Coppia di persone dello stesso sesso - Disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Riconoscimento a favore del superstite già legato da vincolo formalizzato all’estero - Art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. in l. n. 1272 del 1939, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero che si era trovata nella giuridica impossibilità di ottenere in Italia il riconoscimento del vincolo essendo intervenuto in decesso dell’altro componente della coppia in data antecedente all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite civili (ordinanza interlocutoria n. 19596 del 15 luglio 2025, Presidente P. D’Ascola, Relatore A. Di Paolantonio), in riferimento agli artt. 2, 36 e 38, commi secondo e terzo, Cost., nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all’estero, con atto di matrimonio trascritto in Italia come unione civile post mortem aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilità, che gli era stata negata perché il decesso del partner era intervenuto anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016.
La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024) posto che «il matrimonio, invero, in ragione delle profonde diversità che lo distinguono dalla semplice unione, non è assumibile nel suo complesso quale valido tertium comparationis, secondo i criteri enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (sui quali, da ultimo, sentenza n. 54 del 2026). Il raffronto tra il matrimonio e l’unione omosessuale (così come con altre forme di unione o convivenza) è invece possibile per profili specifici, quando il diverso trattamento configuri un’ipotesi di irragionevolezza. È dunque solo in relazione a «ipotesi particolari» che questa Corte ha evocato la possibilità che il trattamento diverso da quello riservato alla coppia unita in matrimonio possa essere considerato costituzionalmente illegittimo, laddove la diversità cozzi, appunto, con il principio della ragionevolezza»
La Corte ha, per l’appunto, rilevato che la fattispecie, che aveva originato la questione sottoposta al suo esame, presentasse una duplice peculiarità, rappresentata dal fatto che tanto il matrimonio all’estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 e, dunque, in un’epoca in cui mancava una norma che permettesse il conferimento degli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero fra cittadini italiani dello stesso sesso. «Ci si trova di fronte, pertanto, a una fattispecie del tutto particolare, nella quale la tutela assicurata a un legame personale cui l’ordinamento, ora, attribuisce gli effetti dell’unione civile non è stata riconosciuta per il mero accadimento del decesso anteriormente all’entrata in vigore della disciplina legislativa che ha introdotto tale istituto.»
Ciò precisato, la Corte ha aggiunto che, secondo la sua costante giurisprudenza «la ragionevolezza di un trattamento «può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo» (sentenza n. 223 del 2015), cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente» ed ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa vòlta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determinasse una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità. «Poiché la pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge, non è ragionevole la differenziazione fra il trattamento adesso garantito non solo ai coniugi, ma anche agli uniti civilmente e quello spettante a chi non ha potuto tempestivamente munire di efficacia il vincolo coniugale contratto all’estero a causa del pregresso divieto di legge e dell’infausto evento della morte. Nella circoscritta fattispecie sottoposta a questa Corte, infatti, non è in discussione una sorta di anticipazione delle tutele fornite dalla legge n. 76 del 2016 e dal d.lgs. n. 7 del 2017, ma solo il combinarsi dell’evento morte col suo verificarsi in un momento anteriore all’entrata in vigore di tali fonti primarie. La Corte ha, infine, sottolineato che, per quanto il legislatore possa godere, in materia, di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che, ravvisata la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici in una «forma di ultrattività della solidarietà familiare», una scelta legislativa che - irragionevolmente - incida in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.
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