Sentenza | Materia: Tributi
Data inserimento: 03 giugno 2026
Sentenza | Materia: Tributi
Presidente: G. Amoroso
Redattore: L. Antonini
materia: TRIBUTI.
materia: SUCCESSIONI E DONAZIONI
Art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Rendita vitalizia istituita per legato testamentario - Determinazione della base imponibile - Irragionevolezza - Conseguenze - Incostituzionalità diretta e derivata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 28 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (testo unico relativo alle imposte sulle successioni e donazioni), relativo all’imposta di successione - nel testo applicabile ratione temporis prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), del d. lgs. n. 139 del 2024, nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. La sentenza ha dichiarato altresì l’illegittimità in via consequenziale di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio: l’articolo 46 del d.P.R. 131 del 1986, l’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo numero 139 del 2024; gli articoli 50 e 102, comma 4, del decreto legislativo numero 123 del 2025.
La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, Sez. tributaria, con ordinanza dell’11 giugno 2025, n. 15547, in riferimento agli artt. 3, comma 1 e 53, comma 1, Cost., con la quale la S.C. aveva dubitato della razionalità complessiva e della conformità ai criteri di capacità impositiva ed uguaglianza della normativa che disciplina la modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta di successione e, in particolare, dei coefficienti da applicare ai fini del suddetto calcolo. La S.C. aveva rilevato, infatti, che la disciplina censurata, secondo la quale il valore attualizzato della rendita vitalizia è il risultato della moltiplicazione dell’importo della rendita annua per il coefficiente stabilito dalla legge il quale deve tenere conto di due elementi, cioè sia dell’aspettativa di vita del beneficiario della rendita vitalizia - funzionale all’accertamento del numero di annualità che verosimilmente il beneficiario avrà diritto a ricevere - che della misura del tasso di interesse, il quale, tuttavia, oscilla ogni anno - determina, quando si ha un notevole decremento del tasso di interesse, una base imponibile che risulta spropositata rispetto alla vita media, tanto da condurre a risultati incongrui e, dunque, non conformi al principio di ragionevolezza, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. e, altresì, in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito l’evoluzione del regime con cui il legislatore ha, nel tempo, inteso regolare il metodo di attualizzazione delle rendite vitalizie, comparandolo con quello seguito per l’usufrutto vitalizio, ed ha osservato come detto criterio«non ha creato criticità nel momento in cui la regola è stata introdotta, poiché i tassi di interesse erano, e sono stati per lungo tempo, superiori all’unità, ma è entrato in crisi nel momento in cui storicamente si è determinato un tasso inferiore all’unità, conducendo a risultati abnormi».
La pronuncia ha ricostruito, poi, l’evoluzione della propria giurisprudenza in tema di capacità contributiva, la quale «ha sviluppato una lettura del principio di capacità contributiva che lo «adegua, nella prospettiva dell’uguaglianza e della solidarietà insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese, alla moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agli inquadramenti più tradizionali» ed è stata anche recentemente valorizzata – si ricordano la pronuncia in tema di IMU sugli immobili occupati abusivamente (sent. n. 60 del 2024) e quella in tema di imposizione straordinaria finalizzata a fronteggiare l’emergenza ucraina (sent. n. 111 del 2024) -, «in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarietà, la funzione sociale che può rivestire l’imposizione fiscale». Tuttavia, ha precisato che tale legame fra i vincoli di solidarietà e l’imposizione fiscale «non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacità contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica», così da trasformarlo in una “scatola vuota”.
La Corte ha, dunque, rilevato come l’imposizione sulle rendite vitalizie, così come determinata dalla norma censurata, non solo si dimostra arbitraria rispetto al presupposto assunto come indice di capacità contributiva, ma si presenta anche priva di ogni ragionevole giustificazione e «produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, una situazione fiscale che si profila “come estrema” (sentenza n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l’attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello “confiscatorio” lamentato dal rimettente – nel senso che l’imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale». La normativa, in questi termini produce, dunque, «l’effetto di “distruggere” fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si è tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all’esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di gratitudine o di solidarietà verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers o persone impegnate in attività di solidarietà sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrarietà e deve essere ricondotta all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva».
A tal fine, la Corte, dopo aver condiviso le osservazioni della S.C. remittente in ordine all’impossibilità di applicare retroattivamente, nel caso di specie, le modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. r) del d.lgs. n. 139 del 2024, ha, però, osservato come detta disciplina, adottata proprio al fine di contrastare gli effetti distorsivi evidenziati, nella parte in cui ha fissato un limite al saggio di interesse legale cui si deve fare riferimento per la modifica del prospetto dei coefficienti (al tal fine, infatti, «non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento»), sia idonea «a costituire un punto di riferimento già presente nell’ordinamento (ex multis, sentenze n. 31 del 2025, n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricondurre la norma censurata a una non irragionevole correlazione con il principio di capacità contributiva» anche per i casi antecedenti, nei quali la stessa non può applicarsi, i cui rapporti non siano già esauriti.