Sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 08/06/2026 - Deposito del 16/07/2026
Sentenza | Materia: Esecuzione forzata
Presidente: G. Amoroso
Redattore: S. Petitti
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE.
Art. 104 bis, comma 1 bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 271 del 1989 - Prevalenza del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321, comma 2, c.p.p. e 322 ter c.p., nonché della confisca stessa, anziché della regola di diritto comune basata sull’anteriorità delle formalità pubblicitarie - Applicabilità del codice antimafia - Incostituzionalità.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 126 del 16 luglio 2026, accogliendo la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione, Sezione Terza, con ordinanza n. 253 del 9 ottobre 2025 - nell’ambito di un procedimento per rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Pavia - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1 bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 271 del 1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come sostituito dall’art. 373, comma 1, lettera a) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e modificato dall’art. 41, comma 1, lettera l), numero 2), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui stabilisce che - in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2 c.p.p., in funzione della confisca di cui all’art. 322 ter c.p., nonché in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione - ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), invece della regola di diritto comune fondata sull’ordo temporalis delle formalità pubblicitarie.
La Corte costituzionale, dopo aver ricordato in premessa il proprio precedente (sent. n. 119 del 2015), in tema di ammissibilità dell’incidente di legittimità costituzionale sollevato dal giudice della nomofilachia, in funzione dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, a norma dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ha affermato l’idoneità delle medesime argomentazioni a sostegno dell’ammissibilità anche in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
La Corte ha, quindi, ritenuto fondate le censure formulate dalla S.C., in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella misura in cui l’estensione della normativa contenuta nel Codice antimafia finisce per sancire il primato del sequestro e della confisca di prevenzione sui diritti dei creditori del prevenuto, quand’anche titolari di un credito di data certa anteriore o di un’ipoteca anteriormente iscritta, imponendo loro, malgrado la prova della “buona fede”, una falcidia pari al 40 per cento del valore del bene. E tanto, pur a fronte di reati estranei alle specifiche finalità della normativa antimafia e fra loro eterogenei quanto a gravità.
In particolare, la Corte ha sottolineato come l’articolo 322-ter c.p. «si riferisce a una serie di reati omogenei quanto a oggettività giuridica (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravità, incluse anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d’uso e peculato mediante profitto di errore altrui, reati che possono essere del tutto slegati da fenomeni di criminalità organizzata, e provenire da soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel momento in cui diventano titolari di un diritto di credito».
La sentenza, inoltre, rilevate le interconnessioni che esistono fra la questione decisa ed il restante quadro normativo, sia sul versante delle procedure concorsuali, che in relazione a misure penali ulteriori, ha rimarcato l’opportunità di un complessivo intervento legislativo.
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