Sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 08/06/2026 - Deposito del 21/07/2026
Sentenza | Materia: Iscrizione della causa a ruolo
Presidente: G. Amoroso
Redattore: L. Antonini
Contributo unificato - Mancato versamento - Art. 1, comma 812, l. n. 107 del 2024 - Art. 14, comma 3.1., del d.P.R. n. 115 del 2002 - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 137 del 21 luglio 2026, ha dichiarato in parte non fondate ed in parte inammissibili, per ragioni di sistema, le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di cassazione e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della l. n. 207 del 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) che ha inserito, dopo il comma 3 dell’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), il comma 3.1., il quale così recita: «[f]ermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Premessa la circostanza che il contributo unificato, avendo natura tributaria, rientra tra gli oneri fiscali, la Corte costituzionale ha preso le mosse dal proprio precedente costituito dalla sentenza n. 140 del 2022 nel quale era stato, in primo luogo, chiarito che «non è possibile subordinare all’adempimento del dovere tributario (…) l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale quando si tratti “di contestare la legittimità dell’imposizione tributaria”, perché ciò viola l’art. 24 Cost.». Tuttavia, già nel menzionato arresto, la Corte, sulla base della considerazione che il dovere tributario esprime «un principio giuridico di integrazione attinente a quei valori di solidarietà che sono strutturali nel disegno costituzionale», non aveva escluso tale possibilità quando ciò avvenga «nel rispetto del principio di proporzionalità e in particolare della stretta necessità, risultando costituzionalmente legittimo, quindi, solo quando l’adempimento di tale dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo».
È quindi con riguardo a questi test di proporzionalità e di stretta necessità che deve essere considerata la normativa censurata.
Ciò posto, la Corte ha escluso che il contributo unificato sia privo di ogni collegamento con «un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia», in quanto esso è pacificamente collegato alla «spesa per il servizio giudiziario» ed è diretto a «finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia», concorrendo, così, «al buon funzionamento del sistema giustizia».
In questa prospettiva, l’imposizione del pagamento dell’importo minimo previsto dalla legge a titolo di contributo unificato al fine di agire in giudizio in sede civile non costituisce una misura sproporzionata, alla luce dell’esiguità della somma che la parte è tenuta a versare, e soddisfa il test di «stretta necessità», considerato «l’elevatissimo tasso di evasione che si è verificato» in ordine al contributo minimo nei processi civili, per i quali il sistema nazionale della riscossione risultava gravemente inefficiente, poiché il modesto ammontare del contributo stesso rende chiaramente antieconomica la procedura di riscossione.
Secondo la Corte, nel bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, una tale situazione può giustificare «la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario in riferimento a un importo tanto modesto».
La sentenza ha, altresì, disatteso la censura con cui i giudici rimettenti sostenevano, sotto diversi profili, la violazione del principio di eguaglianza, osservando, tra l’altro, che non è ravvisabile una discriminazione in danno delle persone non abbienti, le quali possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, cui consegue che il contributo unificato non deve essere versato.
Sotto altro profilo, tuttavia, la disposizione censurata «si pone effettivamente in contrasto» con i parametri evocati dai rimettenti laddove attribuisce «a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia», in quanto prevede che, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato, sia il cancelliere a rifiutare l’iscrizione a ruolo. A questo inconveniente, ha tuttavia concluso la Corte, «è in prima battuta il legislatore, nella sua discrezionalità, a dover porre rimedio, perché il quomodo delle soluzioni, mediante le quali potrebbe essere riportato al giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia in caso di mancato assolvimento all’obbligo di versamento del contributo minimo, ricopre uno spettro di possibilità fra le quali è necessario scegliere con un apprezzamento di natura discrezionale».
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