Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 22/06/2026 - Deposito del 24/07/2026
Sentenza | Materia: Esecuzione forzata
Presidente: G. Amoroso
Redattore: M.A. Sandulli
Oggetto
Art. 586 c.p.c. - Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Trascrizioni degli atti costitutivi di diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 24 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Varese, con ordinanza del 26 settembre 2025 - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., dell’art. 586 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, con il decreto di trasferimento emesso all’esito della vendita forzata, il giudice dell’esecuzione ordini l’annotazione dell’intervenuta estinzione, ai sensi dell’art. 2812, comma 2, c.c., del diritto d’uso gravante sul bene oggetto di aggiudicazione o, in subordine, la cancellazione della trascrizione del relativo atto di costituzione. La Corte, dopo aver richiamato l’ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina processuale, in particolare, con riferimento ad istituti «nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali», ha ritenuto non manifestamente irragionevole che la modifica dell’articolo 586, comma 1, c.p.c., intervenuta con d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005, abbia esteso l’ordine di cancellazione alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento originario, ma non alle trascrizioni degli atti costitutivi di diritti di servitù, usufrutto, uso e abitazione, del pari inefficaci e inopponibili sia al creditore ipotecario che all’aggiudicatario, avendo «il legislatore ha operato il necessario contemperamento fra le contrapposte esigenze attraverso la regola dell’inefficacia e inopponibilità delle formalità pubblicitarie potenzialmente pregiudizievoli eseguite successivamente alla trascrizione del pignoramento o all’iscrizione dell’ipoteca». In primo luogo, infatti, il complessivo sistema pubblicitario che opera all’interno della procedura esecutiva già tutela le pretese del creditore procedente e dei creditori intervenuti, nonché la posizione dell’aggiudicatario, il quale può sempre far valere l’inefficacia e l’inopponibilità nei suoi confronti delle trascrizioni e iscrizioni successive alla trascrizione del pignoramento o all’iscrizione dell’ipoteca, che sono solo apparentemente pregiudizievoli, ferma restando la facoltà di chiederne la cancellazione al conservatore dei registri immobiliari, previa acquisizione del consenso del titolare del diritto trascritto, ovvero di far accertare con sentenza, in un giudizio di cognizione, il proprio diritto alla cancellazione della formalità già inefficace e a lui non opponibile. In secondo luogo, evidenzia la Corte, la portata erga omnes della cancellazione di una formalità pubblicitaria, destinata a incidere sulla conoscibilità legale delle vicende dell’immobile e sulla risoluzione dei conflitti tra più aventi diritto, impone cautela nel ricondurre tale effetto al decreto di trasferimento, emesso nel processo esecutivo e non all’esito di un giudizio a cognizione piena. Cautela «tanto più necessaria ove si consideri, da un lato, che il decreto di trasferimento è impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., strumento soggetto a un breve termine di decadenza e la cui decisione non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione; dall’altro, che le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato l’obbligo del conservatore dei registri immobiliari di eseguire immediatamente le cancellazioni ordinate con il decreto di trasferimento, «in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cod. proc. civ.» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387)» La Corte ha, infine, dichiarato non fondate anche le censure di violazione degli artt. 24 e 42 Cost., poiché il rischio paventato, che gli operatori immobiliari reputino sussistenti formalità pregiudizievoli che in realtà non sono opponibili all’aggiudicatario, non dipende direttamente dalla norma censurata, quanto piuttosto da una eventuale lettura sommaria delle risultanze dei registri immobiliari e da un’erronea ricostruzione del complessivo sistema della pubblicità immobiliare, che non tenga conto degli effetti prodotti, ai sensi dell’art. 2812 cod. civ., dall’espropriazione del bene gravato, e attiene, dunque, a un potenziale inconveniente di fatto. La Corte, peraltro, pur escludendo la fondatezza delle questioni prospettate, ha, tuttavia, auspicato un intervento del legislatore volto a predisporre un meccanismo più semplice e coerente con gli effetti dell’espropriazione forzata, così da prevenire incertezze applicative, ritardi nella circolazione dei beni e aggravio dell’attività giurisdizionale.
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