Sentenza | Materia: Salute
Data inserimento: 05 ottobre 2026
Sentenza | Materia: Salute
Presidente: G. Amoroso
Redattore: S. Petitti
152. TUTELA DEI DIRITTI
Procedura di convalida o proroga di trattamento sanitario obbligatorio - Difesa tecnica - Necessità - Art. 35, comma 8, l. n. 833 del 1978 - Incostituzionalità.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 157 del 2 ottobre 2026, accogliendo la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 29 dicembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevede che la persona sottoposta a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o, in mancanza, da uno d’ufficio.
La Corte, ha, in primo luogo, richiamato il suo precedente (sentenza n. 76 del 2025 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., del medesimo art. 35, commi 1 e 2, della l. n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, dell’ordinanza sindacale che dispone il TSO in condizioni di degenza ospedaliera nonché l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del relativo decreto alla persona stessa o al suo legale rappresentante) in cui si è chiarito che “il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, per come disciplinato dagli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, che può operare soltanto in casi di extrema ratio per la finalità eminente della tutela della salute del paziente stesso. La misura coinvolge una pluralità di beni costituzionali, ponendosi sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica”, con la conseguenza che alle garanzie dell’art. 32, comma 2, Cost. debbano aggiungersi quelle dell’art. 13 Cost., che tutela la libertà personale.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto, dunque, necessaria la difesa tecnica, quale presidio obbligatorio dei diritti di chi è sottoposto alla misura.
La Corte ha giudicato a tal fine insufficiente la difesa tecnica facoltativa, in quanto la nomina di un difensore di fiducia presuppone un sufficiente grado di lucidità dell’interessato e il suo inserimento in un adeguato contesto socio-familiare, restandone quindi esclusi proprio i soggetti più vulnerabili. Posto, infatti, che la persona destinataria del provvedimento potrebbe non essere in grado di comprendere l’avviso relativo alla facoltà di nominare un difensore di fiducia, la garanzia del diritto costituzionale di difesa finirebbe per essere meramente teorica, risultando condizionata dal tipo di patologia e dai modi del suo manifestarsi. Per altro verso, il diritto a nominare un difensore di fiducia verrebbe esercitato in concreto soltanto da coloro che sono in grado di avere contatti con un avvocato in ragione della condizione economica e del contesto familiare e sociale che può sostenerli.
Solo la difesa tecnica obbligatoria - ha osservato la Corte - assicura a ogni persona l’assistenza professionale nel momento in cui subisce una coazione fisica autoritativa, a prescindere dalle forme in cui il suo disagio psichico si manifesti e dalla sua condizione economica e sociale. “La difesa tecnica d’ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui è resa obbligatoria, essendo una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio”.
La Corte, dunque, ha specificato l’integrazione normativa resa necessaria al fine di emendare il vizio riscontrato nel senso che:
- quando le è comunicata l’ordinanza che dispone il TSO, la persona che vi è sottoposta deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- se questo non è nominato, la persona stessa è assistita da un difensore d’ufficio, che il giudice tutelare designa tra gli iscritti negli elenchi di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale;
- il difensore di fiducia, o quello d’ufficio, è tempestivamente avvertito e può partecipare all’audizione svolta dal giudice tutelare ai fini della convalida;
- al medesimo difensore va notificato il decreto sulla convalida;
- analoghe garanzie valgono in caso di proroga del TSO.
La Corte ha, altresì, dichiarato di essere consapevole che l’introduzione della difesa tecnica obbligatoria può comportare un aggravio organizzativo, richiedendo l’impiego di risorse e l’adozione di moduli organizzativi, le cui determinazioni spettano innanzitutto al legislatore, ma involgono anche tutti i soggetti che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono chiamati a darvi seguito e, quindi, anche quelli preposti all’esercizio delle funzioni di amministrazione della giurisdizione” e che, restando il TSO “una misura sanitaria, in cui le valutazioni cliniche rivestono un ruolo centrale nell’intero arco del procedimento (…) la competenza medico-scientifica e la professionalità degli operatori sanitari costituiscono, dunque, la prima garanzia non soltanto della appropriatezza clinica, ma della stessa legittimità giuridica del trattamento”, sicché le garanzie costituzionali del diritto di difesa e al contraddittorio, pure ineludibili, non esauriscono certamente lo spettro delle misure necessarie ad assicurare la migliore presa in carico del paziente affetto da disturbo psichico, rispetto alla quale la dimensione della cura e il rispetto della libertà decisionale conservano un rilievo preminente.
La Corte ha, infine, ribadito l’invito al legislatore a “rimeditare la configurazione normativa del trattamento sanitario coattivo, valutando anche la possibilità di prevedere la nomina di un curatore speciale, in modo che sia sempre garantito il rispetto effettivo dello statuto costituzionale della persona, così come la previsione di soggetti con funzioni di interlocuzione e di mediazione, con l’obiettivo di favorire percorsi di assistenza consensuali. Il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, d’altra parte, coglie il momento di acuzie di un disagio psichico che spesso si radica in situazioni di marginalità sociale, sicché la presa in carico del destinatario esige interventi strutturali a monte volti a prevenirne l’insorgenza, a sostegno sia dei servizi per la salute mentale sia, più ampiamente, dei servizi socioassistenziali di supporto alle persone e alle loro famiglie”.