Sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 08/07/2026 - Deposito del 02/10/2026
Sentenza | Materia: Misure di prevenzione e antimafia
Presidente: G. Amoroso
Redattore: F. Viganò
Oggetto
Sequestro prodromico alla confisca di prevenzione - Provvedimento che rigetti l’istanza di revoca proposta dall’interessato - Impugnabilità - Esclusione - Art. 27, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Illegittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 158 del 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «nella parte in cui non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro», ritenendo fondata la questione che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali (ordinanza n. 14860 del 26/02/2026, Pres. Mogini, rel. Centonze), aveva sollevato in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, rilevando che il combinato disposto dei primi due commi dell’art. 27 cit., per la formulazione testuale degli stessi, non consentiva l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione.
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