Sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 06/07/2026 - Deposito del 22/10/2026
Sentenza | Materia: Licenziamenti
Presidente: G. Amoroso
Redattore: A. Sciarrone Alibrandi
Oggetto
Art. 8 della l. n. 604 del 1966 - Licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo - Lavoratori assunti da “piccoli” datori di lavoro prima del 7 marzo 2015 - Risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato - Quantificazione - Limitazione da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità di retribuzione - Incostituzionalità - Conseguenze.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 22 ottobre 2026, accogliendo la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Livorno - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966 (Norme sui licenziamenti individuali), come modificato dall'art. 2, comma 3, n. 108 del 1990, limitatamente alle parole «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
La disposizione oggetto della pronuncia della Corte costituzionale disciplina le conseguenze del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo di lavoratori assunti, prima del 7 marzo 2015, alle dipendenze dei cosiddetti “piccoli” datori di lavoro, che cioè non occupano più di quindici dipendenti (cinque se imprese agricole) in ciascuna unità produttiva o comunque nell’ambito dello stesso comune, oppure più di sessanta nel complesso.
In particolare, detta disposizione stabilisce che il datore di lavoro che non raggiunge la predetta dimensione occupazionale, e che ha intimato un licenziamento per il quale sia stata accertata la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, è obbligato a riassumere il lavoratore entro tre giorni, oppure a risarcirgli il danno subito con il versamento di «un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.
La Corte ha affermato il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea rilevando come la “forbice” sopra individuata comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Inoltre, rappresenta una sorta di liquidazione legale «forfetizzata e standardizzata», come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza. Ancora, essa risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito. Infine, riconosce ingiustificatamente una tutela monetaria in favore dei “vecchi assunti” tendenzialmente meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, a seguito della sentenza numero 118 del 2025 della medesima Corte costituzionale, che ha eliminato l’analogo limite di sei mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 per il cosiddetto “contratto a tutele crescenti”.
La Corte ha, poi, ritenuto sufficiente a eliminare l’accertata lesione un intervento di “natura meramente ablativa” mediante la rimozione del riferimento al requisito dimensionale imposto dall’inciso finale dell’articolo 8 scrutinato, così consentendo di incrementare la misura dell’indennità fino a dieci o quattordici mensilità, in favore dei lavoratori con anzianità superiore rispettivamente a dieci o a venti anni, già prevista dallo stesso articolo 8 della legge numero 604 del 1966, in presenza di un’occupazione nell’impresa superiore, nel complesso, a quindici prestatori di lavoro.
I criteri cui il giudice dovrà attenersi per quantificare la misura dell’indennità restano quelli dettati dal medesimo articolo 8, quali il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.
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