Sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2026 - Deposito del 03/11/2026
Sentenza | Materia: Reati Militari
Presidente: G. Amoroso
Redattore: Luciani
Oggetto
Diffamazione militare – Art. 227 cod. pen. mil. pace – Mancata previsione, in alternativa rispetto alla pena detentiva, della pena pecuniaria - Illegittimità costituzionale - Effetti.
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 181 del 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 227, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace, e, in via conseguenziale, dell’art. 227, terzo comma, cod. pen. mil. pace, con conseguente attrazione dei fatti di diffamazione militare nell’ambito della disciplina “comune” di cui all’art. 595 cod. pen., ritenendo fondata la questione che la Corte di cassazione, Prima Sezione penale (ordinanza n. 34344 del 17/10/2025, Pres. De Marzo, rel. Toriello), aveva sollevato in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui le norme censurate non prevedevano che il delitto di diffamazione militare potesse essere punito, in alternativa rispetto alla pena detentiva, con la sola pena pecuniaria, e rimarcando come non appaia giustificata la diversità del regime sanzionatorio per le esternazioni diffamatorie intranee all’ordinamento militare rispetto a quelle esterne a questo ambito.
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