Buoni fruttiferi postali - Prescrizione del diritto al rimborso - Carenza di informazione sulle caratteristiche dei buoni sottoscritti - Conseguenze (incidenza sul decorso della prescrizione e risarcimento dei danni) - Questione pregiudiziale - Difetto delle condizioni ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c.
La Prima Presidente,
rilevato che «la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. I, n. 19243 del 7 luglio 2023; Cass., Sez. I, 28 luglio 2023; Cass., Sez. I, n. 16459 del 13 giugno 2024; Cass., Sez. I, n. 29662 del 19 novembre 2024) ha esaminato la questione concernente l’individuazione della data da cui inizia a decorrere la prescrizione del rimborso dei BFP (negato da Poste Italiane proprio a motivo della maturazione del termine prescrizionale) in relazione, segnatamente, alla disciplina recata dal d.m. 19 dicembre 2000 [e che] un tale approdo interpretativo, pur maturato precedentemente all’ordinanza di rimessione, non trova considerazione alcuna da parte del giudice a quo, né rinviene idoneo approfondimento l’ulteriore questione» e che «l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (tra le molte, più di recente, Cass., Sez- Lav., n. 14193 del 24 maggio 2021 e Cass., Sez. III, n. 13343 del 28 aprile 2022)»;
rilevato, dunque, che «nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti nomofilattici in grado di orientare il giudice a quo nella soluzione della controversia alla sua cognizione»;
rilevato, poi, che la questione posta col rinvio pregiudiziale non è «“esclusivamente di diritto”, giacché, date le coordinate giuridiche anzidette, rimane poi riservato allo stesso rimettente l’apprezzamento – integrante questione di fatto, che, dunque, si atteggia “caso per caso” - sull’eventuale incidenza di deficit informativi ricollegabili alle caratteristiche del prodotto collocato (in forza anche dello specifico decreto di emissione) che possano valutarsi in termini di impossibilità di esercizio del diritto da parte del suo titolare»,
ha dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, che aveva sottoposto alla S.C. la seguente questione, già oggetto di contrastanti decisioni di merito: «Dica la Corte di Cassazione se il mancato adempimento, da parte di POSTE ITALIANE S.P.A., dell’obbligo sancito dagli articoli 3, comma 1 e 6, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 19/12/2000 di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando successivamente POSTE ITALIANE S.P.A. eccepisca (sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale) di non poter rimborsare i buoni fruttiferi postali a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri oppure no gli estremi della responsabilità (se del caso, precontrattuale o contrattuale) di POSTE ITALIANE S.P.A., in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore che lamenti la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni fruttiferi postali, sia imputabile alla mancata conoscenza della “scadenza” degli stessi, derivante dal deficit informativo circa le caratteristiche dei buoni sottoscritti, nonché se una siffatta condotta omissiva possa impedire il decorso della prescrizione ai sensi dell’articolo 2935 c.c.».
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