In relazione alla domanda proposta da un investitore, di nullità/risoluzione del contratto d’investimento per inadempimento dell’intermediaria, veniva sottoposto alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. , in sede di rinvio pregiudiziale, la questione concernente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, trattandosi di negoziazione di azioni e obbligazioni convertibili in azioni delle quali era titolare un istituto bancario sottoposto al d.l. n. 99 del 2017 (conv. con modifiche dalla l. 121 del 2017) ed avente per intermediaria una società bancaria appartenente al gruppo colpito dall’intervento legislativo.
Il giudice rimettente, alla luce della disciplina legislativa speciale, esponeva il seguente quesito: se il d.l. n. 99 del 2017 (conv. con modd. dalla l. n. 121 del 2017) faccia riferimento – con particolare riguardo ai casi di esclusione dalla cessione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c), del predetto decreto, nel suo complesso e anche alla luce dell’ “ambito oggettivo del programma obbligatorio”, “regolato dalle parti” nell’ambito del “contratto di cessione” (Corte Cost. n. 225/2022) – ai soli casi di debiti e controversie per lamentate condotte di c.d. misselling sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato direttamente dalle banche in liquidazione (oggetto del citato d.l.) azioni od obbligazioni (subordinate/convertibili) dei medesimi istituti di credito oppure si riferisca anche a debiti e controversie, per lamentate condotte di c.d. misselling, sussistenti e instaurate da azionisti e obbligazionisti subordinati/convertibili che abbiano acquistato azioni od obbligazioni (subordinate/convertibili) delle banche in liquidazione da società da queste ultime partecipate e facenti parte del medesimo gruppo.
L’interrogativo riguarda l’incidenza del nuovo assetto legislativo e dei contratti di cessione ad esso seguiti sulla titolarità passiva della banca intermediaria o della banca titolare delle azioni ed obbligazioni convertibili in azioni oggetto di negoziazione, in relazione alla domanda proposta, evidenziando due opzioni interpretative alternative: l’una che conduce a conservare la titolarità in capo all’intermediaria ed esclude per improcedibilità che l’azione possa essere proposta anche nei confronti della titolare dei titoli in l.c.a.; l’altra che riconduce i contratti in oggetto alle situazioni rimaste in carico alla società bancaria in l.c.a., con le conseguenze che ex lege derivano dalla inclusione nella procedura concorsuale delle stesse.
La Prima Presidente ha dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata perché l’accertamento del giudice del merito si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento; conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali); l’incidenza della sottomissione a l.c.a. del titolare dei titoli sui diritti derivanti all’investitore quando l’intermediaria sia una controllata; la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, all’interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare, oltre che la cornice normativa, il contenuto negoziale dei contratti.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy