Procura alle liti rilasciata all’estero - Autenticazione della sottoscrizione e “legalizzazione” o apostille da parte delle autorità consolari italiane - Impossibilità a causa di eventi straordinari e imprevedibili - Autenticazione “a distanza” dal difensore italiano con modalità telematiche - Validità - Questione pregiudiziale ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità.
Il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 13 novembre 2025, per la risoluzione della questione di diritto «se, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., in un contesto in cui il soggetto residente all'estero si trovi nell'oggettiva impossibilità di ottenere l'autenticazione della firma sulla procura alle liti e la successiva legalizzazione o apostille da parte delle competenti autorità consolari italiane, a causa di eventi straordinari e imprevedibili come un conflitto armato e la chiusura delle rappresentanze diplomatiche e il loro spostamento in un Paese di fatto irraggiungibile, la procura alle liti conferita all’estero ai difensori in Italia attraverso una videoconferenza registrata, con identificazione del conferente tramite esibizione di un documento d'identità, e autenticazione da parte del legale in Italia sia valida e, in ipotesi di invalidità se e come il vizio possa essere sanato».
Dopo aver dato conto del contrasto venutosi a creare nella giurisprudenza del Tribunale rimettente, il Primo Presidente ha ravvisato l’insussistenza del (pre)requisito della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, previsto dal primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., tenuto conto che l’interrogativo oggetto del quesito non concerne soltanto la validità di una procura alle liti conferita all’estero ai difensori italiani attraverso una videoconferenza registrata, con identificazione del conferente tramite esibizione di un documento d’identità e autenticazione da parte del legale in Italia, ma involge anche elementi della fattispecie concreta, relativi all’impossibilità di fatto di ottenere l’autenticazione della procura all’estero, a causa del conflitto nel Paese di provenienza del richiedente. La questione rimessa alla Corte di cassazione, dunque, si qualifica come “mista”, “di fatto e di diritto”, implicando la definizione, in relazione alla fattispecie concreta, delle caratteristiche di una oggettiva impossibilità a conseguire all’estero - in presenza o di persona - una rituale procura per promuovere un giudizio in Italia e, soprattutto, la definizione della sussistenza di un impedimento che attinga quel livello di gravità nelle generali condizioni interne al Paese, suscettibile di apprezzamento esclusivamente da parte del giudice del merito.
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