Fideiussione - Fideiussore avente la qualità di consumatore - Clausola “a prima richiesta” - Nullità ex artt. 33, comma 2, lett. t) e 36 c.cons. - Questione pregiudiziale ex art. 363-bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità.
Il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, sollevato dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza del 30 ottobre 2025, per la risoluzione della questione «se una clausola come quella esame (nella specie inserita nell’art. 7 delle fideiussioni di riferimento), contenente previsione che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente al creditore, a semplice richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, costituisca o meno clausola inefficace ai sensi degli artt. 1469, co. 1 е со. 3, n. 18, seconda ipotesi, c.c., ovvero nulla ai sensi degli artt. 33, со. 1 е co. 2, lett. t), е 36, co. 1, del Codice del Consumo, determinando a carico del debitore-consumatore (quale risulta l’opponente appellata) un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ovvero comunque limitando la facoltà del medesimo l’eccezione ex art. 1957 с.с.».
Il Primo Presidente ha osservato, in primo luogo, che «il quesito presuppone un problema di interpretazione della clausola contrattuale inter partes che esorbita da un profilo di indagine esclusivamente di diritto, per richiedere una valutazione in fatto del giudice di merito».
In secondo luogo, difetta l’adeguata illustrazione del requisito della novità della questione, che non può farsi discendere sic et simpliciter dalla mancanza di precedenti di legittimità riguardanti fattispecie identiche, postulando la verifica, da parte dell’interprete, della «possibilità di trarre elementi di valutazione dalla disamina di pronunce di questa Corte che, pur affrontando aspetti diversi da quello in esame, possano potenzialmente offrire elementi per guidare gli operatori».
Neppure si ravvisa il presupposto della “grave difficoltà interpretativa”, dal momento che il dubbio ermeneutico è prospettato dal giudice a quo «in chiave ipotetica, come mera esposizione di opposte argomentazioni (peraltro essenzialmente sviluppate in base a propri precedenti), senza peraltro una puntuale disamina degli indici normativi e giurisprudenziali che potrebbero far propendere per l’una o l’altra delle due tesi».
Infine, il Primo Presidente ha escluso che l’ammissibilità della questione possa discendere dalla sua connessione con quella sollevata dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 1° agosto 2025 e assegnata alle Sezioni Unite con decreto presidenziale del 12 novembre 2025, stante la diversità del relativo oggetto.
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