CONTRATTI BANCARI - Mutuo con patti accessori di contestuale deposito irregolare della somma mutuata - Titolo esecutivo - Configurabilità.
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dal Tribunale di Siracusa con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del 31/7/2024 – hanno pronunciato il seguente principio:
««Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
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