Sentenza Numero: 15069, deposito del 11 aprile 2024
Sentenza | Materia: Misure cautelari
Oggetto
Personali – Ordinanza applicativa di misura custodiale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta – Sussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Omessa traduzione in una lingua nota all’imputato o indagato – Nullità dell’ordinanza – Insussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Validità dell’ordinanza non tradotta in una lingua nota fino al momento in cui emerga tale mancata conoscenza – Insorgenza, in tale momento, dell’obbligo di traduzione dell’ordinanza in un congruo termine – Omessa traduzione – Conseguenze.
Presidente: M. Cassano
Relatore: A. Centonze
Data udienza: 26 ottobre 2023
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare.
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