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Se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 30 giugno 2024.
Se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi:
Cod. proc. pen., art. 601.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 34, 94.
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 16.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 5-duodecies.
D.L. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, art. 17.
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif., dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11.
Se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 30 giugno 2024.
Se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi:
Cod. proc. pen., art. 601.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 34, 94.
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, art. 16.
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 5-duodecies.
D.L. 22 giugno 2023, n. 75, conv., con modif, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, art. 17.
D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, conv., con modif., dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, art. 11.
Misure di prevenzione e antimafia: Confisca disposta dal tribunale – Giudizio di appello – Decorso del termine di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – Conseguenze.
Estradizione per l'estero: Processuale – Assenza di trattato o di convenzione internazionale – Reato punito con pena di morte nello Stato richiedente – Divieto di estradizione – Condizioni.
Delitti contro la pubblica amministrazione: Abuso d’ufficio – Modifica, ex art. 50 d.lgs. n. 36 del 2023, del limite-soglia oltre il quale è prescritto il previo avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di contratto di appalto di servizi – Efficacia retroattiva – Ragioni – Conseguenze.
Esecuzione e ordinamento penitenziario: Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero – Legittimità – Sussistenza.
Se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la parte civile sia legittimata a costituirsi in udienza preliminare nell'ipotesi in cui l'accordo si sia perfezionato prima della stessa, e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. debba liquidare le spese di costituzione a suo favore.
Patteggiamento: Avvenuto deposito in cancelleria della richiesta di applicazione della pena dell’imputato munita del consenso del pubblico ministero – Costituzione di parte civile del danneggiato in udienza preliminare – Possibilità – Sussistenza – Obbligo del giudice di provvedere sulla regolamentazione delle spese di costituzione – Sussistenza.
Leggi penali speciali (altre): Risposta alla “chiamata del presente” e “saluto romano” – Delitto di cui all’art. 5 l. n. 645 del 1952 – Configurabilità – Condizioni – Sussistenza del concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista – Delitto di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 1993, convertito in l. n. 205 del 1993 – Configurabilità – Condizioni – Condotta espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen.
Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data.
Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.
Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.
Impugnazioni: Appello cautelare – Produzione di elementi probatori nuovi – Possibilità – Sussistenza – Condizioni.
Misure cautelari: Personali – Ordinanza applicativa di misura custodiale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta – Sussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Omessa traduzione in una lingua nota all’imputato o indagato – Nullità dell’ordinanza – Insussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana – Validità dell’ordinanza non tradotta in una lingua nota fino al momento in cui emerga tale mancata conoscenza – Insorgenza, in tale momento, dell’obbligo di traduzione dell’ordinanza in un congruo termine – Omessa traduzione – Conseguenze.
Se, nel giudizio sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato.
Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione.