Sentenza Numero: 19357, deposito del 15 maggio 2024
Sentenza | Materia: Delitti contro la pubblica amministrazione
Oggetto
Dei privati – Delitto di millantato credito – Abrogazione del disposto di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – Nuova fattispecie delittuosa di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen. – Continuità normativa – Sussistenza – Esclusione – Condotte già integranti gli estremi dell’abolito delitto di millantato credito –Configurabilità del delitto di truffa – Sussistenza – Condizioni.
Presidente: M. Cassano
Relatore: E. Aprile
Data udienza: 29 febbraio 2024
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.
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