Sentenza Numero: 21603, deposito del 30 maggio 2024
Sentenza | Materia: Reato
Oggetto
Cause di estinzione del reato – Sospensione condizionale della pena – Avvenuta concessione del beneficio da parte del giudice di cognizione in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative non documentalmente note – Revoca da parte del giudice dell’esecuzione ex art. 168, comma terzo, cod. pen. – Possibilità – Condizioni.
Presidente: G. Rocchi
Relatore: F. Centofanti
Data udienza: 20 febbraio 2024
L’esito in sintesi
La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena.
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