Sentenza Numero: 21955, deposito del 30 maggio 2024
Sentenza | Materia: Estradizione per l'estero
Oggetto
Consegna di un cittadino di uno Stato membro – Cittadinanza prevista quale causa ostativa alla consegna dalla sola legislazione dello Stato membro di cui è cittadino l’estradando – Obbligo per lo Stato membro richiesto della consegna di informare lo Stato di cui è cittadino l’estradando in applicazione del meccanismo di notifica previsto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" – Sussistenza – Ragioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: P. Di Geronimo
Data udienza: 16 maggio 2024
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che, ove questa riguardi un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, lo Stato membro richiesto, in applicazione del meccanismo di notifica previsto dalla sentenza della CGUE "Petruhhin" del 6 settembre 2016, è tenuto ad informare lo Stato rispetto al quale sussiste la cittadinanza dell’estradando anche nel caso in cui solo il diritto nazionale dello stesso preveda la cittadinanza quale causa ostativa alla consegna, onde consentirgli di chiederla, eventualmente, a sua volta con mandato di arresto europeo, al fine di esercitare l’azione penale per il medesimo fatto.
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