Sentenza Numero: 27654, deposito del 11 luglio 2024
Sentenza | Materia: Mandato d'arresto europeo
Oggetto
Motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all’art. 18-bis legge n. 69 del 2005 – Procedura per la concentrazione di procedimenti paralleli di cui al d.lgs. 29 del 2016 – Deducibilità della questione relativa alla pendenza di un procedimento “parallelo” nel procedimento relativo alla consegna – Esclusione – Autorità deputata all’esame di tale questione – Individuazione.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: D. Tripiccione
Data udienza: 09 luglio 2024
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che le questioni concorrenti, relative, rispettivamente, al motivo di rifiuto facoltativo della consegna, di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dall’art. 6, comma 5, lett. b), legge 4 ottobre 2019, n. 117, e alla pendenza di procedimenti paralleli, regolamentata dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, non possono essere prospettate congiuntamente alla Corte di appello investita della decisione di consegna, cui spetta, ove dedotta, soltanto la valutazione della sussistenza dell’indicato motivo di rifiuto facoltativo, rientrando, ex art. 4 del citato d.lgs. n. 29 del 2016, nella competenza dell’«autorità giudiziaria procedente», da identificare in quella deputata a trattare il procedimento interno rispetto al quale si pone il conflitto di giurisdizione, l’avvio del meccanismo procedurale funzionale alla concentrazione dei procedimenti.
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