Sentenza Numero: 3892, deposito del 30 gennaio 2025
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Decreto del pubblico ministero di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare – Rigetto della richiesta di convalida – Interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione – Sussistenza – Ragioni.
MISURE CAUTELARI – Personali – Misure precautelari – Allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare disposto dal pubblico ministero – Convalida – Controllo del giudice – Oggetto.
Presidente: E. Aprile
Relatore: E.A. Giordano
Data udienza: 22 gennaio 2025
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale ha affermato che:
- sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare, emesso ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, stante la vigenza della regula iuris, evincibile dal disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato alla luce del parametro costituzionale fissato dall’art. 111 Cost., che vuole vi sia una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti che incidono, limitandola, sulla libertà personale;
- in sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dall’abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che mettano a rischio, grave e attuale, la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
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