Sentenza Numero: 11969, deposito del 26 marzo 2025
Sentenza | Materia: Delitti contro la pubblica amministrazione
Oggetto
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche – Indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità – Derivato dall’omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa ex art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 – Configurabilità del reato – Sussistenza – Modalità di ottenimento del vantaggio economico – Irrilevanza.
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche – Indebito conseguimento del diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità ex art. 8 l. n. 223 del 1991 – Derivato da un’originaria condotta mendace od omissiva – Reato unitario a consumazione prolungata – Condizioni – Consumazione – Individuazione.
Presidente: M. Cassano
Relatore: G. De Amicis
Data udienza: 28 novembre 2024
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:
- integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva;
- in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.
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