Sentenza Numero: 13808, deposito del 08 aprile 2025
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
IMPUGNAZIONI - Disciplina di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla l. n. 114 del 2024, vigente dal 25 agosto 2024 – Applicabilità alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 – Sussistenza.
IMPUGNAZIONI – Onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen – Richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio – Sufficienza – Condizioni.
Presidente: M.Cassano
Relatore: G. Liberati
Data udienza: 24 ottobre 2024
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:
- La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
- L’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
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