Sentenza Numero: 27080, deposito del 24 luglio 2025
Sentenza | Materia: Misure cautelari
Oggetto
a) MISURE CAUTELARI – Personali – Procedimento plurisoggettivo – Interrogatorio di garanzia preventivo – Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi – Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato – Necessità – Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati – Esclusione.
b) NULLITÀ PROCESSUALI – Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Ammissibilità – Deducibilità della nullità oltre detta fase – Esclusione.
Presidente: M. Ricciarelli
Relatore: M. Ricciarelli
Data udienza: 27 giugno 2025
L’esito in sintesi
a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.
b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.
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