Sentenza Numero: 33545, deposito del 10 ottobre 2025
Sentenza | Materia: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Oggetto
Riconoscimento ed esecuzione di sentenza di condanna emessa da Stato aderente all’Unione Europea – Obbligo di traduzione della sentenza – Necessità – Esclusione – Certificato – Sufficienza – Condizioni – Applicabilità della normativa codicistica – Esclusione – Ragioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: M. Ricciarelli
Data udienza: 09 ottobre 2025
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all’Unione Europea, non è necessaria la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
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