Sentenza Numero: 33679, deposito del 13 ottobre 2025
Sentenza | Materia: Udienza preliminare
Oggetto
Decreto che dispone il giudizio – Art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Modifica dell’imputazione mediante esclusione di un’aggravante – Assenza di previo contraddittorio – Abnormità strutturale – Sussistenza.
Presidente: E. Aprile
Relatore: F. D’Arcangelo
Data udienza: 23 settembre 2025
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di udienza preliminare, ha affermato che, a seguito dell’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio in cui, senza sollecitazione del contraddittorio, sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, mediante esclusione di una circostanza aggravante.
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