Sentenza Numero: 34306, deposito del 21 ottobre 2025
Sentenza | Materia: Confisca
Oggetto
Somme derivanti dall’estinzione di polizza assicurativa per effetto di recesso dell’assicurato antecedente alla scadenza – Riutilizzazione della somma conseguita per fini non previdenziali – Limiti di impignorabilità ex art. 545 cod. proc. civ. – Esclusione – Assoggettabilità a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro preventivo ad essa funzionale – Possibilità – Sussistenza – Limiti – Indicazione.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: E.A. Giordano
Data udienza: 16 settembre 2025
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale ha affermato che le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.
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