Ordinanza Numero: 34344, deposito del 21 ottobre 2025
Ordinanza | Materia: Reati militari
Oggetto
Diffamazione militare – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
Presidente: G. De Marzo
Relatore: M. Toriello
Data udienza: 17 ottobre 2025
L’esito in sintesi
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy