MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – Immunità funzionale – Motivo ostativo alla consegna – Configurabilità – Condizioni. La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che l’esistenza di un’immunità funzionale, quale fattore preclusivo alla consegna, non può essere genericamente evocata, ma deve essere puntualmente dimostrata in relazione ai presupposti e alle condizioni che ne giustificano l’immediato riconoscimento in capo al soggetto che ne invoca la rilevanza. '******************************************************************************
SECONDO ABSTRACT
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – Reato politico – Motivo ostativo – Configurabilità – Esclusione – Ragioni. La Sesta Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell’art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ad opera dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la natura politica del reato per cui risulta emesso il mandato di arresto europeo non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per giustificare il rifiuto della consegna, essendo necessaria, a tal fine, la prospettazione del rischio concreto che dalla sua esecuzione possa derivare un atto o un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente, nell’ambito di un processo che possa assumere connotati di iniquità.
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