Sentenza Numero: 7360, deposito del 24 febbraio 2026
Sentenza | Materia: Misure cautelari
Oggetto
Personali – Giudice per le indagini preliminari che ha emesso l’ordinanza annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Mancata previsione dell’incompatibilità a decidere nuovamente sulla medesima istanza cautelare – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici – Manifesta infondatezza – Ragioni.
Presidente: G.R.A. Miccoli
Relatore: E. Morosini
Data udienza: 10 febbraio 2026
L’esito in sintesi
La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.
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