Azione per il risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni – Legittimazione passiva del Ministero della giustizia – Esistenza – Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri – Esclusione – Ragioni.
Presidente: E. Aprile
Relatore: D. Tripiccione
Data udienza: 28 gennaio 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale ha affermato che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall’art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest’ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all’azione risarcitoria dei danni da illecito civile provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.
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