Sentenza Numero: 10791, deposito del 20 marzo 2026
Sentenza | Materia: Pena
Oggetto
Pene sostitutive delle pene detentive brevi – Limiti soggettivi alla loro applicabilità di cui al novellato art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 689 del 1981 – Estensione alle misure alternative alla detenzione – Possibilità – Esclusione – Ragioni.
Presidente: E. Aprile
Relatore: R. Amoroso
Data udienza: 26 febbraio 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale ha affermato che la preclusione all’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, stabilita dall’art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.
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