Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza – Decreto penale di condanna con cui è disposta la sostituzione in pena pecuniaria della componente detentiva della pena – Istanza di parte finalizzata a ottenere la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – Sussistenza dei presupposti richiesti ex lege – Sostituzione – Legittimità – Rilevanza della prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena – Esclusione.
Presidente: L. Vignale
Relatore: F. Antezza
Data udienza: 27 gennaio 2026
L’esito in sintesi
La Quarta Sezione penale, in tema di circolazione stradale, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, previa rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, sostituisce ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena, disposta all’atto dell’emissione del decreto.
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