Sentenza Numero: 14575, deposito del 21 aprile 2026
Sentenza | Materia: Estradizione per l'estero
Oggetto
Estradizione cautelare passiva – Requisitoria del Procuratore generale – Obbligo di traduzione in forma scritta – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: M. Rosati
Data udienza: 15 aprile 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che la requisitoria del procuratore generale, con cui l’ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra né fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l’accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d’ufficio o su richiesta di parte. (Fattispecie relativa a estradando che, al momento della presentazione della requisitoria, era perfettamente informato degli addebiti a suo carico, essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritualmente tradottagli).
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