Ordinanza Numero: 14860, deposito del 24 aprile 2026
Ordinanza | Materia: Reato
Oggetto
PRIMO ABSTRACT
Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Esperibilità di opposizione – Esclusione.
SECONDO ABSTRACT
Sequestro di beni – Provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca – Inoppugnabilità – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – Rilevanza – Non manifesta infondatezza.
Presidente: S. Mogini
Relatore: A. Centonze
Data udienza: 26 febbraio 2026
L’esito in sintesi
PRIMO ABSTRACT
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
SECONDO ABSTRACT
Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
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