Sentenza Numero: 17971, deposito del 19 maggio 2026
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Disciplina di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Sentenza sul merito dell’appello presentato ai soli effetti civili - Decisione della Corte di cassazione - Annullamento senza rinvio - Trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Presidente: G. Miccoli
Relatore: E. Pilla
Data udienza: 22 aprile 2026
L’esito in sintesi
La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nei procedimenti ai quali si applica tale disciplina, il giudice penale di appello, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame, è privo di potestas iudicandi ed è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la sua eventuale decisione sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice individuato sulla base delle regole del processo civile.
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