Sentenza Numero: 18797, deposito del 25 maggio 2026
Sentenza | Materia: Delitti contro l'amministrazione della giustizia
Oggetto
Reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen. - Intercettazione della conversazione effettuata dal detenuto - Corpo del reato – Sussistenza - Conseguenze - Utilizzabilità in altro procedimento pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 270 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: M. Rosati
Data udienza: 15 aprile 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di indebito utilizzo da parte di un detenuto di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, ha affermato che la conversazione o comunicazione effettuata ed oggetto di attività intercettiva costituisce, unitamente al supporto che la contiene, corpo del reato di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ed è pertanto utilizzabile nel processo a carico del detenuto relativo a tale reato, pur quando l’intercettazione sia stata disposta nell’ambito di un procedimento diverso ed in assenza dei presupposti indicati dall’art. 270 cod. proc. pen.
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