Sentenza Numero: 19652, deposito del 29 maggio 2026
Sentenza | Materia: Competenza
Oggetto
Adozione in via provvisoria di una misura cautelare da parte di giudice che si dichiari incompetente - Trasmissione degli atti ad altro giudice ex art. 27 cod. proc. pen. - Rinnovazione da parte di quest’ultimo dell'ordinanza coercitiva, con contestuale dichiarazione di incompetenza - Conflitto negativo di competenza - Insussistenza - Perdurante efficacia della misura tempestivamente rinnovata - Sussistenza.
Presidente: Stefano Mogini
Relatore: Monica Boni
Data udienza: 15 gennaio 2026
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.
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