Sentenza Numero: 20105, deposito del 01 giugno 2026
Sentenza | Materia: Estradizione per l'estero
Oggetto
Richiesta di proroga del termine di custodia cautelare nel procedimento estradizionale - Decisione della corte d’appello - Contraddittorio - Necessità - Forme - Effetti in caso di omessa instaurazione - Nullità - Sussistenza.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: A. Natale.
Data udienza: 28 maggio 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d’appello, a pena di nullità a regime intermedio, all’esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.
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