La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, il pericolo di inquinamento probatorio ha una duplice valenza, rilevando per un verso quale esigenza cautelare fondante l’applicazione della misura, e per altro verso quale presupposto che consente l’adozione della misura cautelare “a sorpresa” derogando al previo interrogatorio dell’indagato, sicché qualora, dopo l’esecuzione della misura, sopravvengano fatti nuovi idonei ad incidere sull’attuale e concreta configurabilità dell’esigenza cautelare, il tribunale del riesame non può limitarsi a richiamare le ragioni che avevano giustificato l’omissione dell’interrogatorio preventivo, ma deve procedere ad un nuovo apprezzamento, verificando se gli elementi di novità addotti dall’indagato consentano di ritenere ancora possibile l’interferenza con l’acquisizione o la genuinità della prova. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione relativa all’esigenza cautelare, di natura tipicamente prognostica, è funzionale a verificare l’esistenza di un pericolo attuale e concreto di future interferenze sull’attività di acquisizione probatoria, mentre quella relativa all’omissione dell’interrogatorio, di carattere preventivo e strumentale, è diretta a valutare se l’anticipata discovery possa, nell’immediatezza, pregiudicare le indagini in corso, frustrando l’acquisizione della prova o alterandone la genuinità).
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