Sentenza Numero: 22068, deposito del 18 giugno 2026
Sentenza | Materia: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Oggetto
Riconoscimento delle sentenze penali straniere - Stato di origine della decisione che non è parte della Convenzione Edu - Decisione della corte di appello - Verifica della violazione dell’art. 6 CEDU - Necessità - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.
Presidente: G. Fidelbo
Relatore: P. Silvestri
Data udienza: 04 marzo 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la corte di appello è tenuta a verificare, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc, pen., se nel procedimento a quo siano stati violati “in concreto” i principi del giusto processo, di cui all’art. 6, par. 1 e 3, CEDU, anche quando lo Stato di origine non sia parte della Convenzione, con conseguente rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza straniera in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali. (Fattispecie relativa a sentenza penale dello Stato del Vaticano, riconosciuta in Italia per l’esecuzione delle statuizioni civili, nella quale è stata esclusa la violazione del citato art. 6 per difetto di imparzialità e indipendenza dei magistrati giudicanti, sul presupposto che questi, pur nominati dal Sommo Pontefice, sono scelti attraverso rigidi meccanismi di selezione e, nell’esercizio delle loro funzioni, sono soggetti soltanto alla legge).
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