Sentenza Numero: 24677, deposito del 02 luglio 2026
Sentenza | Materia: Confisca
Oggetto
Reati rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen. commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. - Confisca del denaro in misura corrispondente al profitto - Sentenza Massini delle Sezioni Unite - Sopravvenuta estinzione del reato - Conferma della confisca - Possibilità - Ragioni.
Presidente: M. Ricciarelli
Relatore: F. Zavaglia
Data udienza: 20 maggio 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che la confisca del denaro in misura corrispondente al profitto di reati rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 322-ter cod. pen., anche se commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a differenza di quella relativa ad altri beni, può essere confermata nel caso di sopravvenuta estinzione del reato, pur essendo qualificabile come confisca per equivalente, alla luce dell’indirizzo interpretativo affermato dalla sentenza Massini delle Sezioni Unite, atteso, per un verso, che la stessa non si pone in contrasto con il legittimo affidamento del soggetto agente rispetto al quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto, in quanto la confisca del danaro prima della menzionata pronuncia era intesa come diretta, e, per altro verso, che la sua natura di misura di sicurezza rende improprio il riferimento all’art. 7 CEDU, posto a presidio del principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale, la cui applicabilità postula che la misura abbia carattere punitivo.
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