Sentenza Numero: 27520, deposito del 22 luglio 2026
Sentenza | Materia: Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Oggetto
Ordine europeo di indagine emesso dal giudice per l’udienza preliminare ex art. 32 Direttiva 2014/41/UE – Provvedimento emesso per consentire agli imputati di attivare i rimedi impugnatori nello Stato di esecuzione – Abnormità – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: D. Tripiccione
Data udienza: 09 giugno 2026
L’esito in sintesi
Le Sesta Sezione penale ha affermato che non è abnorme l’ordine europeo di indagine emesso dal giudice per l’udienza preliminare ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/41/UE al fine di garantire agli imputati l’esercizio “differito” del diritto di difesa mediante attivazione dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione con riguardo a prove acquisite in esecuzione di un precedente ordine europeo di indagine, trattandosi di provvedimento proporzionato agli scopi perseguiti e non comportante una indebita stasi processuale, posto che il sistema nazionale contempla la possibilità di esperire approfondimenti istruttori tanto nella fase dell’udienza preliminare quanto nel corso del giudizio abbreviato. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa allo scopo di impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di elementi di prova utili per valutare l’utilizzabilità di intercettazioni acquisite in un procedimento penale francese).
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