Sentenza Numero: 28898, deposito del 30 luglio 2026
Sentenza | Materia: Misure cautelari
Oggetto
Presidente: S. Mogini
Relatore: A. Aceto.
Data udienza: 15 gennaio 2026
L’esito in sintesi
MISURE CAUTELARI - Procedimento plurisoggettivo per reati connessi o probatoriamente collegati - Sussistenza di ragioni per omettere l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. in relazione ad alcuni degli indagati - Differimento dell’interrogatorio di tutti gli indagati - Possibilità - Esclusione.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di misure cautelari, il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.
NULLITÀ PROCESSUALI - Interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame - Sussistenza - Rilevabilità ex officio anche nel caso in cui l’interessato non l’abbia eccepita durante l’interrogatorio di garanzia - Sussistenza.
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di nullità, l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia.
Questo sito utilizza cookies tecnici di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, accosenti all'uso dei cookies. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookies di terze parti, alcune di queste funzionalita potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy