Sentenza Numero: 32649, deposito del 02 settembre 2026
Sentenza | Materia: Stupefacenti
Oggetto
Lieve entità – Causa ostativa introdotta dal d.l. n. 23 del 2026 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 2026 – Abitualità della condotta – Nozione – Distinzione dalla non occasionalità.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: F. Tondin
Data udienza: 10 luglio 2026
L’esito in sintesi
Le Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, quale causa ostativa al riconoscimento della lieve entità del fatto, postula una serialità delle condotte tale da evidenziare una stabile propensione all'attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone una condotta non meramente episodica, pur senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che connota l'abitualità.
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