Sentenza Numero: 34812, deposito del 29 settembre 2026
Sentenza | Materia: Delitti contro la pubblica amministrazione
Oggetto
- Rifiuto di atti d’ufficio - Pubblico ministero - Doverosità dell’atto - Necessità - Atti di procedura non contemplati da protocolli obbligati - Discrezionalità valutativa - Rilevanza - Esclusione.
- Rifiuto di atti d'ufficio - Doverosità dell’atto - Necessità - Acquisizione automatica in dibattimento di attività integrativa di indagine compiuta da altro pubblico ministero dello stesso ufficio - Esclusione - Fattispecie.
- Rifiuto di atti d'ufficio - Pubblico ministero - Omesso compimento di accertamenti a favore della persona sottoposta alle indagini - Art. 358 cod. proc. pen. - Funzione e ambito applicativo - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: P. Silvestri
Data udienza: 18 settembre 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che:
* ai fini della configurabilità del delitto di rifiuto di atti d'ufficio in capo al pubblico ministero, l'atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia è soltanto quello doveroso, ossia obbligato quantomeno nella sua emanazione, sicché non assumono rilievo gli atti di procedura non contemplati da protocolli obbligati, i quali, pur apparendo necessari in ragione del progressivo sviluppo del procedimento e del perseguimento degli scopi conoscitivi del processo penale, restano discrezionali quanto alla scelta del loro compimento, prevedendo di regola la legge, in relazione ad essi, non invalidità processuali, ma forme di controllo attinenti all'efficienza e alla funzionalità dell'indagine, alla legalità della condotta del pubblico ministero e alle sue responsabilità;
* non costituisce atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen., l'acquisizione e il conseguente deposito della documentazione che altro pubblico ministero, ancorché appartenente al medesimo ufficio e titolare di un procedimento collegato, abbia trasmesso a quello procedente, in quanto tale documentazione assume natura di attività integrativa di indagine, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen., solo per effetto di un atto discrezionale di recepimento da parte di quest'ultimo, unico legittimato a compiere tale attività, previa autonoma valutazione della sua rilevanza, pertinenza, genuinità e congruenza rispetto all'imputazione. (Fattispecie relativa a documentazione trasmessa ai pubblici ministeri titolari di un processo in fase dibattimentale da altro pubblico ministero del medesimo ufficio, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., precisando che l'invio degli atti costituiva una mera segnalazione, inidonea a determinare un obbligo di recepimento e di deposito degli stessi);
* la regola di condotta posta dall'art. 358 cod. proc. pen., che impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, è funzionale alla completezza delle indagini preliminari e al corretto esercizio dell'azione penale, opera esclusivamente in tale fase del procedimento e implica valutazioni di merito riservate al magistrato procedente, non vincolato dalle sollecitazioni della difesa, sicché la sua violazione, pur potendo assumere rilievo sul piano civile, disciplinare o penale, nel rispetto tuttavia, della tipicità delle fattispecie, non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che dagli artt. 358 e 430 cod. proc. pen. potesse desumersi a carico dei pubblici ministeri titolari di un processo in fase dibattimentale un obbligo, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 328, comma primo, cod. pen., di acquisire e depositare la documentazione loro trasmessa da altro magistrato del medesimo ufficio).
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