Sentenza Numero: 36525, deposito del 16 ottobre 2026
Sentenza | Materia: Reati contro il patrimonio
Oggetto
“Superbonus 110%” - Conseguimento di credito di imposta mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti - Contributo percepito nelle forme dello sconto in fattura o della cessione del credito - Reato configurabile - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Momento consumativo - Comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario - Sussistenza - Utilizzo, riscossione o ulteriore cessione del credito - Irrilevanza.
Presidente: S. Mogini
Relatore: G. Liberati
Data udienza: 26 febbraio 2026
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite penali, in tema di delitti contro il patrimonio, hanno affermato che, nella materia del cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
* la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e con opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;
* la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d'imposta fittizio e l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell'opzione all'Amministrazione finanziaria e l'accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione.
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