Sentenza Numero: 36318, deposito del 15 ottobre 2026
Sentenza | Materia: Mandato d'arresto europeo
Oggetto
Richiesta di consegna per l’esecuzione di una pena detentiva - Rifiuto opposto dallo Stato di esecuzione per il rischio di sottoposizione del condannato a trattamento penitenziario inumano o degradante - Richiesta allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza di condanna al fine di riconoscerla e di eseguire la pena nel territorio italiano - Necessità - Ragioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: G. Biondi
Data udienza: 14 ottobre 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d’arresto europeo, ha affermato che lo Stato di esecuzione che, ritenendo sussistente il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamento penitenziario inumano o degradante, rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della decisione quadro del Consiglio europeo 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, la consegna richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, è tenuto a chiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della decisione quadro del Consiglio europeo 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, di trasmettere la sentenza, corredata del certificato di cui al modello standard dell’allegato I della decisione quadro da ultimo indicata, al fine di riconoscerla e di farsi carico dell’esecuzione della pena nel territorio italiano, al fine di impedire l’impunità del consegnando e di assicurarne il completo reinserimento sociale.
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