Sentenza Numero: 37533, deposito del 27 ottobre 2026
Sentenza | Materia: Impugnazioni
Oggetto
Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Trattazione in udienza camerale non partecipata - Presentazione di motivi nuovi - Termine di dieci giorni di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.
Presidente: G. De Amicis
Relatore: F. Tondin
Data udienza: 10 settembre 2026
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, ove il procedimento innanzi alla Corte di cassazione si svolga nelle ordinarie forme dell’udienza camerale non partecipata, il termine per la presentazione di motivi nuovi è quello di dieci giorni previsto dall’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella, applicabile solo nell’ipotesi di trattazione orale, di cui all’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., che riconosce la facoltà di enunciarli prima dell’inizio della discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la diversa opzione interpretativa che desse prevalenza all’art. 311 cod. proc. pen. non consentirebbe il rispetto del contraddittorio, in quanto la Corte deciderebbe su motivi depositati da una parte senza previa possibilità di replica dell’altra).
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